Condominio e locazione: chi deve pagare gli oneri accessori?
Quando un'unità immobiliare, collocata in uno stabile immobiliare, diventa oggetto di un rapporto di locazione, il godimento spettante al condomino-locatore (proprietario) sulle cose comuni viene trasferito al conduttore (inquilino), in proporzione alla sua quota; gli oneri accessori fanno parte del corrispettivo della locazione, sono assimilabili al canone e vanno pagati entro due mesi dalla richiesta.
Bisogna tenere a mente, però, che tutto ciò che attiene alla manutenzione del bene (quindi anche la gestione degli impianti e servizi concernenti gli immobili) appartiene di regola al locatore e di conseguenza il conduttore può esprimersi solo sulla gestione del servizio di riscaldamento dell'edificio nell'ambito delle assemblee condominiali.
La legge n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici, dunque solo l'amministratore ha diritto a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi dell'interesse comune direttamente dal condomino-locatore, così di conseguenza il mancato pagamento delle quote condominiali non ricade sull'inquilino.
Il conduttore risponde contrattualmente al locatore per le spese relative alle cose comuni e non direttamente all'amministratore del condominio.
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