Chi risponde se si cade dalle scale in condominio?

 





Bisogna rifarsi all'articolo 2051 c.c. per capire la questione: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". La responsabilità prevista dall'articolo è qualificata dalla giurisprudenza maggioritaria come oggettiva, questo vuol dire che è fondata sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, e ciò a prescindere dal comportamento colpevole del custode stesso. 

Sempre l'articolo 2051 c.c. pone in capo al custode, ovvero al soggetto che ha il "governo di un bene", controllandone di fatto le modalità di uso e conservazione, l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito (cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia del custode, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità, di assoluta eccezionalità e di inevitabilità). Dunque, è il custode che deve offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.

Il condominio ha il dovere di eliminare o segnalare il pericolo connesso all'uso della parte comune e il bene condominiale non può essere usato in modo imprudente dal terzo o dal condomino; quindi, a seguito di una caduta, ottenere l'indennizzo non è facile, bisogna porre in evidenza il fatto di essere stati nell'oggettiva impossibilità di prevedere il rischio e di evitarlo e provare che il danno è stato determinato da un fattore insidioso e nascosto.

Alcuni esempi per capire meglio in quali situazioni il danno viene risarcito o meno:

  • Trib. Rovigo 15 Luglio 2022 n. 640: "è stata affermata la responsabilità del condominio per i danni subiti da un terzo a causa di una pozzanghera nelle scale: infatti è emerso che l'acqua era presente sugli scalini dell'ultima rampa a cui si accedeva solo una volta girato l'angolo, pertanto il pericolo non era immediatamente visibile. Del resto il danneggiato non aveva sufficiente conoscenza del luogo, essendo entrato nell'immobile per recarsi presso un'agenzia assicurativa";

  • App. Genova 18 Ottobre 2021 n. 1048: "non è possibile parlare di responsabilità del condominio per la caduta di un condomino su un gradino rotto già da tempo, tanto che l'amministratore, su segnalazione di altri condomini, aveva provveduto a segnalare l'insidia con nastro bianco e rosso. Questa conclusione vale, a maggior ragione, se il fatto è accaduto in pieno giorno, in un'area illuminata artificialmente e il condomino danneggiato non percorreva le scale sul lato del corrimano, privandosi pertanto di un sicuro punto d'appoggio";

  • Nel caso in cui si cada sulle scale condominiali con gradini bagnati per effetto della pioggia, la questione cambia: si può parlare di un pericolo non segnalato e non rimosso dalla collettività del condominio, ma non si può negare che l'infortunato avrebbe dovuto usare una maggiore cautela nello scendere le scale, vista la pioggia e la conseguente possibilità della presenza di acqua sulle scale.



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