Acquisto e mantenimento della casa: se è il genitore che aiuta

La controversia è nata da un avviso di accertamento fiscale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, rivolta a un contribuente al quale era stato rideterminato in via sintetica il reddito imponibile relativo al 2008. Nello specifico, la capacità reddituale del contribuente si dimostrava incoerente rispetto all'ammontare degli esborsi effettuati per l'acquisto e il mantenimento della propria abitazione principale. Il ricorso del soggetto è stato respinto dalla Commissione Tributaria, mentre i giudici di secondo grado ne accoglievano l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha adito la Corte di cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione del Dpr 600/1973, art. 38, e dell'art. 2697 c.c.. L'accensione di un mutuo non poteva, infatti, essere addotta a giustificazione della capacità contributiva e che l'affermazione riguardante il mantenimento dell'immobile da parte della madre del soggetto non era accompagnata dalla verifica della sussistenza di adeguati redditi in capo a quest'ultima. Il contribuente però ha eseguito un controricorso.


Nel caso preso in esame, le spese che venivano contestate al contribuente erano relative sia all'acquisto dell'abitazione che al mantenimento della stessa. Per quanto riguarda l'investimento immobiliare è stato ritenuto ragionevole che l'accensione del mutuo potesse costituire una prova idonea della provenienza non reddituale della provvista. Per la Corte la prova della sussistenza del mutuo risulta quindi sufficiente, anche senza la dimostrazione delle motivazioni dell'erogazione e delle garanzie che la supportano. Differente è il discorso legato alle spese di mantenimento: la giustificazione fornita dal contribuente, il quale ne ha attribuito il sostenimento alla madre, risulta per la Corte troppo generica e non documentabile.
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