Rimando agevolazione impatriati: termini dell'accredito categorico


Entro il 30 giugno prossimo alla fine dei primi 5 anni o entro 180 giorni dal provvedimento attuativo se il primo periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.

Un cittadino italiano che ha lavorato prima in Francia e poi nel Regno Unito e al rientro in Italia ha usufruito del regime sugli impatriati per cinque anni, non potrà fruire dell’estensione del beneficio prevista dal decreto “Crescita”, se non ha effettuato il versamento del 10% dei redditi (o del 5%) entro i tempi indicati nel provvedimento dell’Agenzia del 3 marzo 2021. L’Agenzia, infatti, con la risposta n. 372 del 12 luglio 2022, chiarisce che l’istante non potrà sanare la sua situazione con il ravvedimento operoso.


L’estensione del beneficio sugli impatriati ad ulteriori 5 anni, precisa l‘Agenzia, è stata introdotta dal decreto Crescita (l'articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019) a condizione che il lavoratore abbia un figlio minore o a carico, anche in adozione o affido, o che acquisti una casa in Italia. Inoltre se i figli minori o a carico sono almeno tre, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

In pratica il lavoratore dovrà versare un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo eseguiti in Italia nel periodo precedente a quello dell’opzione, se ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno una casa in Italia dopo il rimpatrio o nei 12 mesi precedenti o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. 

Il versamento si riduce al 5% se il lavoratore ha 3 figli e in cui i figli siano almeno tre e il lavoratore abbia acquistato la casa.
L’opzione inoltre è consentita solo a coloro che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020, è esclusa, anche se beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per coloro che non sono stati iscritti all'Aire, per i cittadini extra-comunitari

Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. I soggetti invece, per i quali il primo quinquennio si è concluso il 31 dicembre 2020, devono effettuare il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento.



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