Omnibus 2022 per Caf e non solo: specificazioni sulle spese deducibili


Una regolare esplorazione delle precisazioni sugli oneri detraibili o deducibili è l' argomento della consueta circolare emanata dell’Agenzia in simultanea con la stagione dichiarativa.

In generale ricordiamo che la deducibilità accompagna il principio di cassa, quindi, gli oneri e le spese sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (in caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta) e solo per la parte rimasta effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.

Contributi previdenziali e assistenziali

Sono deducibili le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in rispetto a disposizioni di legge, e quindi i contributi deliberati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria.
In particolare, sono deducibili i contributi: previdenziali versati alla Gestione separata dell’Inps; agricoli unificati versati all’Inps - Gestione ex Scau; previdenziali e assistenziali versati opzionalmente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi; versati per il riscatto degli anni di laurea; versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (l’“assicurazione casalinghe”).


Assegno periodico corrisposto al coniuge

Sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici – con estromissione delle somme corrisposte in unica soluzione – effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il 50% dell’importo, indipendentemente dal numero dei figli, fermo restando che la quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è mai deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Sono inoltre deducibili: le somme pagate a titolo di arretrati anche se versate in unica soluzione; quelle rientranti nel “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente; gli importi corrisposti in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Non è deducibile, invece, l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum.


Photo Credits: Pixabay

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