Canoni di locazione non riscossi

I redditi fondiari vengono imputati al possessore del bene indipendentemente che essi siano stati percepiti o no, questo è quanto è previsto dal Tuir articolo 26. Per questo motivo, anche per quanto riguarda il reddito di locazione, non è richiesta, ai fini dell'imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Solamente per le locazioni di immobili ad uso abitativo viene previsto che i relativi canoni, se non vengono percepiti, non sono calcolati nella formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore del contratto.

Sottolineiamo che questo vale solamente per le locazioni di immobili ad uso abitativo. Per tutte quelle locazioni diverse dall'uso abitativo, come ad esempio quelle commerciali, il relativo canone deve essere comunque dichiarato anche qualora non fosse stato percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
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