Canoni di locazione non riscossi

Quando i canoni di locazione non sono stati percepiti dal locatore, quest'ultimo deve comunque dichiararli?

I redditi fondiari vengono imputati al possessore del bene indipendentemente che essi siano stati percepiti o no, questo è quanto è previsto dal Tuir articolo 26. Per questo motivo, anche per quanto riguarda il reddito di locazione, non è richiesta, ai fini dell'imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Solamente per le locazioni di immobili ad uso abitativo viene previsto che i relativi canoni, se non vengono percepiti, non sono calcolati nella formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore del contratto. 
Quindi questi canoni non devono essere indicati nell'apposita dichiarazione dei redditi se entro il termine di presentazione della stessa è giunto al termine il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre, per quanto riguarda le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. 
Sottolineiamo che questo vale solamente per le locazioni di immobili ad uso abitativo. Per tutte quelle locazioni diverse dall'uso abitativo, come ad esempio quelle commerciali, il relativo canone deve essere comunque dichiarato anche qualora non fosse stato percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate. 

Photo Credits: Pinterest.it

Commenti

Post più popolari