Agenti immobiliari e obbligo di assicurazione: sanzioni previste per chi ne è sprovvisto

Il mediatore immobiliare e il mediatore a titolo oneroso, dall'inizio del 2018, sono obbligati ad esercitare l'attività di mediazione con la necessaria copertura assicurativa. In caso essi operassero senza assicurazione, la sanzione amministrativa prevista è pari ad un importo compreso tra i 3.000€ e i 5.000€, come specificato nel comma 993 art. 1 Legge di Bilancio 2018.
La Legge di Bilancio 2018 all'articolo 1 comma 993, ha previsto, per la prima volta, l'introduzione di una sanzione pecuniaria specifica, per l'ipotesi in cui l'agente di affari in mediazione immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto dalla necessaria polizza assicurativa.
La polizza, è stata introdotta dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n,57 per tutti gli iscritti all'ex ruolo degli agenti in mediazione, di cui alla legge 3 febbraio 1989, n.39, ruolo che il successivo Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1990, n.452, divideva in quattro sezioni differenti, quali: agenti immobiliari, agenti merceologici, agenti con mandato a titolo oneroso e agenti in servizi vari.
L'introduzione, dalla Legge di Bilancio 2018, della sanzione è testualmente rivolta agli agenti immobiliari e pertanto viene applicata unicamente agli agenti di affari in mediazione immobiliare e a quelli con mandato a titolo oneroso, ma non anche ai mediatori che appartengono alle altre due sezioni degli agenti merceologici e degli agenti in servizi vari. 
In caso di violazione della copertura assicurativa, da parte di tutte e quattro le categorie di agenti di affari in mediazione, permane la possibilità per le singole Camere di Commercio di inibire l'attività mediatizia con la cancellazione dal Registro Imprese, trattandosi della mancanza di un requisito ritenuto obbligatorio per poter svolgere l'attività.

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