Prima casa: obbligatorio vendere l’immobile anche se acquistato senza benefici

L'Agevolazione Prima Casa spetta anche a chi possiede già un altro immobile, ubicato nel medesimo Comune, acquistato prima del 1993, quando ancora non esisteva l'aliquota IVA agevolata, a patto che suddetta abitazione venga rivenduta entro un anno dall'acquisto della seconda. 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo all'interpello n. 377/2019, mediante il quale due coniugi chiedevano se, acquistando un'abitazione da una società costruttrice nello stesso Comune in cui possiedono la loro abitazione principale, acquistata prima del 1993, quindi senza usufruire dell'Agevolazione Prima Casa. Considerando il fatto che al momento dell'acquisto della loro prima casa avevano tutti i requisiti previsti dalla legislazione che vigeva allora, hanno chiesto se per l'acquisto di questa nuova abitazione potessero usufruire dell'Agevolazione Prima Casa, impegnandosi nella vendita della prima abitazione entro un anno dall'acquisto della seconda.

L'Agenzia delle Entrate, ha risposto favorevolmente all'interpello dei due coniugi, ricordando che possono usufruire dell'Agevolazione anche i contribuenti che acquistano una nuova abitazione imponibile IVA, come nel caso dei due interpellanti i quali acquistano da una società costruttrice. Inoltre è concesso ai contribuenti di derogare temporaneamente alla condizione di pre-possidenza di un altro immobile agevolato nel medesimo Comune, entro un anno dalla data di acquisto.

Le condizioni per usufruire dell'Agevolazione Prima Casa è necessario che:
- l'immobile precedentemente posseduto sia stato acquistato nel 1990 da una società costruttrice
- l'immobile sia l'univo posseduto dai contribuenti nel Comune di residenza
- al momento dell'acquisto del nuovo immobile i contribuenti non siano titolari di ulteriori immobili sul territorio nazionale acquistati usufruendo dell'Agevolazione
- i contribuenti rispettino i requisiti necessari per poter aderire all'Agevolazione
- l'immobile da acquistare deve avere categorie catastali differenti da A1, A8 e A9.

Nel caso in cui le condizioni sopra citate siano presenti, allora i due contribuenti che hanno avanzato l'interpello possono beneficiare delle Agevolazioni Prima Casa per l'acquisto del nuovo immobile.


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