Contratto 4+4: canone libero e nessun limite alla cauzione

I contratti di locazione ad uso abitativo con durata 4 anni più 4 anni, hanno un canone annuo che può essere concordato liberamente, nel quadro dei valori del mercato delle locazioni della zona specifica in cui è situato l'immobile.

Per questi contratti, inoltre, viene previsto un deposito cauzionale, il quale può essere anche sotto forma di contanti e che serve a garantire gli obblighi del conduttore, quali la restituzione dell'abitazione alla scadenza del contratto, il regolare pagamento del canone di affitto e la riparazione degli eventuali danni arrecati all'immobile.

L'importo della cauzione, secondo la legge 392/78 art. 11, non può essere superiore rispetto alla somma di tre mensilità di canone. La legge 431/98 però ha abrogato, per gli affitti ad uso abitativo, l'articolo 79 della legge 392 inerente alla nullità dei patti, per questo motivo viene considerato lecito anche un deposito cauzionale superiore alle tre mensilità di affitto.

In ogni caso, il proprietario dell'immobile è autorizzato a richiedere al conduttore una fideiussione bancaria, al posto del deposito cauzionale, e una polizza assicurativa per potersi proteggere dai mancati pagamenti dell'inquilino. Nello specifico, per quanto riguarda la morosità, qualora il conduttore non versasse il canone di affitto nonostante gli eventuali solleciti, il proprietario ha il diritto di chiedere al tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento. Per quanto riguarda invece i casi più gravi è possibile chiedere la risoluzione del contratto, imponendo lo sfratto causa morosità.


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