Modificare il cognome non rientra nei Registri di pubblicità immobiliare


Il processo.
 

La vicenda inizia dalla richiesta di trascrizione, sui Registri di pubblicità immobiliare, di un atto pubblico notarile riguardante la modifica del cognome di una delle parti.
Il funzionario della pubblica amministrazione, il quale svolge il ruolo di tenuta ed all'aggiornamento dei registri immobiliari , rilevando che il titolo non rientra tra quelli trascrivibili  esprime rifiuto all’esecuzione della formalità e, su richiesta della parte, accetta di attuare la trascrizione con riserva.
La controparte propone reclamo dinanzi al Tribunale richiedendo l’eliminazione della riserva apposta dal Conservatore e sostenendo che, nel caso di specie, la trascrizione libererebbe a una funzione di “pubblicità notizia” che, sebbene non espressamente "accettata" dal legislatore, non è vietata.
Con decreto del 13 maggio 2021, il Tribunale di Roma rigetta il reclamo reggendo che per il cambiamento del cognome esiste già una forma di “pubblicità notizia” all'interno dall’ordinamento: “I decreti che autorizzano il cambio del cognome, per produrre il loro effetti devono essere trascritti o annotati nell’atto di nascita del richiedente…”.
La parte ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Roma sostenendo: che il discordante comportamento dei Conservatori in casi analoghi non crea affidabilità nell’esito delle formalità; carente la motivazione del rifiuto; difformità negli elementi in banca dati della pubblicità immobiliare; indispensabilità della trascrizione per consentire la ricerca nominativa.

Alla luce di quanto esposto è stato ritenuto corretto l’operato del Conservatore di Roma 2 nel respingere l’ingresso della formalità modificativa dei dati identificativi dei soggetti sul presupposto che lo strumento della pubblicità può essere idoneo se riferito ai registri di stato civile. La tassatività delle ipotesi di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile è confermata anche nel grado di appello in riferimento, pertanto, alle ipotesi di cambio cognome.



In conclusione

La variazione del cognome non rientra tra gli atti trascrivibili sui Registri di pubblicità immobiliare elencati dall’articolo 2643 e seguenti del codice civile. 

E' corretto, pertanto, l’operato del Conservatore di Roma 2 che ha rifiutato l’esecuzione di tale formalità e, su richiesta della parte, ha adempiuto la trascrizione con riserva. 

Ciò è quanto affermato nel decreto di rigetto n. 4957 del 30 giugno 2022 dalla Corte d’appello di Roma che ha respinto la protesta riguardante la richiesta di eliminazione della riserva.

I decreti che permettono la rettifica, per produrre il loro effetti devono essere infatti trascritti e/o appuntati nell’atto di nascita del richiedente e non hanno bisogno di altra “ufficializzazione”. 

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