Clausola sul deposito delle locazioni, va tassata?

Generalmente sui contratti di locazione viene disposta una clausola che consente al locatore dell'immobile di trattenere in modo provvisorio la somma del deposito cauzionale, fino al risarcimento dei danni apportati all'immobile. Questa clausola non ha natura penale e quindi non può essere assoggetta alla tassazione ai fini dell'imposta di registro. 

La sentenza (3042/19/2019) viene dalla Ctp di Milano, depositata il 5 luglio 2019. In questo modo viene smentita la posizione mantenuta da molti uffici dell'Agenzia delle Entrate, i quali notificano avvisi di liquidazione sia al locatore che al conduttore, per il versamento dell'imposta di 200€, oltre agli interessi e alle sanzioni, nei casi in cui i contratti registrati presentino al loro interno clausole atte a regolamentare gli effetti dei comportamenti del conduttore.

La sentenza si riferisce a tutti i casi in cui il locatore dell'immobile, con lo scopo di tutelarsi da eventuali danni, inserisce all'interno del contratto una clausola, la quale stabilisce che in caso di riconsegna non puntuale dell'immobile nelle medesime condizioni in cui era stato locato all'inizio del contratto, il proprietario può trattenere il deposito cauzionale a titolo di penale per i danni subiti.
Nei contratti in cui è prevista la clausola sopra citata, generalmente, viene definita come "clausola penale", per questo motivo gli uffici territoriali procedono assoggettandola ad autonoma imposta di registro.

Il collegio dei giudici di primo grado ha accolto il ricorso di un locatore, il quale sosteneva che l'avviso di liquidazione fosse illegittimo, in quanto laddove nel contratto si prevede che in caso di danni arrecati all'immobile il conduttore ripristini il tutto a sue spese non è presente alcuna penalità. Per questo motivo il pagamento di una ulteriore imposta di registro non è necessario, a prescindere dall'uso improprio della parola "penale".
La giurisprudenza resta di parere contrario, in quanto ritiene legittimo l'assoggettamento delle clausole penali a imposta di registro, in misura fissa di 200€ (al momento della registrazione) e a imposta proporzionale nella misura del 3% al netto dei 200€ già versati (al momento dell'esplicazione dei loro effetti). Questo a prescindere dai termini utilizzati per definire le clausole, le quali sono disciplinate dall'art. 1382 del Codice civile, con cui viene stabilita in via preventiva la somma che dovrà essere versata da una parta all'altra in caso di inadempimento. 

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