Stato avanzamento lavori: chiarimenti dall'Agenzia
La domanda arriva da un istante che deve realizzare valori di demolizione e ricostruzione di due edifici, con lo scopo di creare un'unica unità abitativa; inoltre sono previsti interventi di efficientamento energetico e interventi per la riduzione del rischio sismico, entrambi eseguiti con l'agevolazione del Superbonus.
Dato che il contribuente intende optare per la cessione del credito, vorrebbe sapere se le verifiche obbligatorie sullo stato di avanzamento lavori possono essere effettuate congiuntamente, oppure separatamente per le due tipologie di intervento applicate.
Innanzitutto occorre sottolineare che, per optare per la cessione del credito e ottenere lo sconto in fattura, ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento complessivo e non devono essere emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.
In questo caso entrambi gli interventi devono essere asseverati, ma sulla base di normative diverse, infatti, per gli interventi di efficientamento energetico è necessaria l'asseverazione rilasciata sulla base del DM 6 agosto 2020, mentre per la classificazione del rischio sismico va effettuata sulla base del DM 58/2017 e secondo le indicazioni contenute nel DM 329/2020.
Dato che le due tipologie di interventi richiedono competenze differenti ai fini dell'asseverazione dell'efficacia dei lavori realizzati, della congruità delle spese e del rispetto dei requisiti tecnici, ne consegue che la verifica dello stato di avanzamento lavori dovrà essere effettuata separatamente per ogni categoria di intervento agevolabile.
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