Sì alle detrazioni fiscali per le coppie di conviventi

L'Agenzia delle Entrate, in seguito all'interpello di un contribuente, ha chiarito che per le coppie conviventi non è possibile richiedere le detrazioni fiscali, in assenza di unione civile o vincolo matrimoniale.

Nel 2016 la Legge Cirinnà ha equiparato le unioni civili al matrimonio, ma non le convivenze di fatto. La convivenza di fatto, nello specifico, è quella tra due persone maggiorenni che siano unite in modo stabile da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza, sia morale che materiale. Inoltre devono essere coabitanti e avere dimora abituale nel medesimo comune.

Quindi, come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, non è possibile, per i conviventi, usufruire delle detrazioni di imposta o delle deduzioni dal reddito relative agli oneri sostenuti nell'interesse del proprio convivente, siano esse spese mediche, assicurazioni, spese di istruzioni o contributi.

La Legge Cirinnà non ha riconosciuto le convivenze di fatto come le unioni civili e i matrimoni, ma ha voluto comunque attribuire ad esse una rilevanza in merito all'immobile destinato a dimora della coppia. Per questo motivo i conviventi possono usufruire delle detrazioni che riguardano il recupero del patrimonio edilizio, l'acquisto di mobili e il risparmio energetico. 

Quindi, nel caso in cui vengano sostenute spese relative a questi tre ambiti, anche se sostenute dal convivente che non è proprietario o detentore dell'immobile, è possibile accedere alle detrazioni. Inoltre, è possibile usufruire dei benefici fiscale anche nel caso in cui gli interventi siano eseguiti su abitazioni diverse da quella principale, a patto che venga esplicato il rapporto di convivenza. 

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