Esenzione IMU per immobili religiosi: solo se non utilizzati come hotel

Gli immobili religiosi sono esenti dal pagamento dell'IMU solamente nei casi in cui essi non vengano utilizzati come hotel. Ai fini dell'agevolazione, inoltre, non è sufficiente che l'ente produca una mera dichiarazione sulla destinazione del bene. 

A stabilirlo è la Ctr Sicilia mediante la sentenza n.7549 depositata il 06/09/21: l'esenzione per immobili di proprietà di enti ecclesiastici è subordinata a un requisito soggettivo, per cui l'ente non deve avere come oggetto principale o esclusivo l'esercizio di un'attività commerciale, e a un requisito oggettivo, che è rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di un'attività di assistenza, o di altre attività simili. 

Il caso in esame vedeva contrapposti il Comune della Val di Noto e un ente ecclesiastico, il quale aveva ricevuto un avviso di accertamento IMU per una data annualità. Tale ente ha fatto ricorso lamentando che non fosse stata considerata dal Comune l'esenzione prevista nell'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs 504/992 e sostenendo di essere un ente ecclesiastico con personalità giuridica e che l'immobile era destinato a scopi istituzionali. Di fatto i primi giudici hanno rigettato il ricorso, in quanto hanno ritenuto l'assunto non provato. 

L'ente ha quindi fatto presente alla Ctr Sicilia che la sentenza doveva essere considerata nulla per la mancata comunicazione della trattazione dell'udienza e ha insistito per l'esenzione affermando che l'immobile era destinato alla residenza dei propri membri, dove essi realizzavano la propria formazione religiosa come da Statuto. Il Comune si è quindi appellato chiedendo il rigetto delle domande dell'ente ed evidenziando che non era stata fornita la prova effettiva del requisito oggettivo, in quanto l'immobile risultava censito come villino, con categoria catastale A7.

La Ctr ha ritenuto l'appello dell'ente infondato, in quanto l'esenzione IMU per gli immobili di proprietà di enti religiosi non viene applicata in casi di immobili che vengo utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive. In questi casi infatti non rilevano né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dallo svolgimento dell'attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente religioso.

Nel caso esaminato la Ctr siciliana non può confermare l'esito del giudizio di primo grado, in quanto non si può ritenere automatica l'esenzione dall'imposta, riservata agli immobili utilizzati per gli scopi istituzionali dell'ente, di culto e religiosi, senza fini di lucro. 

In conclusione, l'esenzione è subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l'ente non abbia come oggetto l'esercizio di attività commerciale, anche il requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.

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