No allo sfratto se l'inquilino non ha ricevuto la cassa integrazione

Lo scorso 28 agosto il Tribunale di Roma si è pronunciato in un'ordinanza rigettando una richiesta di sfratto causa morosità, dovuta alla crisi causata dall'emergenza sanitaria. 

È stato ritenuto necessario tenere conto del fatto che parte conduttrice del contratto, prima dell'emergenza dovuta dal Covid-19, non era in situazione di morosità. Inoltre, parte conduttrice, non ha contestato la morosità, eccependo che veniva messa in Cassa Integrazione, senza percepire ancora alcunché e che non poteva richiedere il contributo comunale per il pagamento del canone di affitto, in quanto il contratto era di natura transitoria. 

Il Tribunale ha inoltre tenuto conto della buona volontà dell'inquilino, il quale, nonostante avesse difficoltà a pagare l'intero canone mensile, ha manifestato la volontà di adempiere all'obbligazione versando in acconto 250€ durante il mese di aprile e 200€ a seguito dell'atto di intimazione. Per questo motivo, il comportamento di parte conduttrice non è compatibile con la volontà di voler porre fine al contratto di affitto. 

Dall'Unione Inquilini viene inoltre evidenziato l'articolo 91 del Decreto Cura Italia, il quale prevede l'esclusione delle responsabilità del debitore, qualora inadempienze o omissioni fossero causate direttamente dall'emergenza sanitaria. Come sottolinea l'Unione, i ritardi nello stanziamento degli ammortizzatori sociali non possono e non devono determinare la perdita dell'abitazione. 

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