Locazioni immobiliari concordate: proroga biennale
L'articolo 19 bis del Dl 34/2019 ha definitivamente chiarito il dubbio relativo alle proroghe dei contratti di locazione a canone concordato: queste sono biennali e non triennali. Il contratto di locazione a canone concordato ha generalmente una durata di 3 anni + 2 e nello specifico permette alle parti di stabilire il canone di locazione entro alcuni termini, nel rispetto di un massimo e di un minimo. Queste soglie sono definite a livello locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia con quelle rappresentative degli inquilini.
I vantaggi del contratto di locazione a canone concordato sono molteplici, partendo dai vantaggi fiscali che derivano da chi opta per questa forma contrattuale, rispetto alla comune formula 4+4. Per il contratto a canone concordato, in regime di cedolare secca, l'aliquota è del 10%, invece che del 21%, mentre, per quanto riguarda la Tasi e l'Imu, è possibile godere di una riduzione del 25% della base imponibile.
Un contratto di questo tipo, scatenava il problema legato al tacito rinnovo al termine del quinto anno, ossia successivo alla prima proroga biennale, a seconda che questa potesse intendersi biennale o triennale. Questi dubbi erano dovuti al fatto che la norma di riferimento è piuttosto ambigua, in quanto recita che alla scadenza del periodo di proroga biennale, le parti del contratto hanno il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando le proprie intenzioni mediante raccomandata che deve essere inviata all'altra parte 6 mesi prima della scadenza, mentre nel caso di non avvenuta comunicazione il contratto viene rinnovato alle medesime condizioni.
Per rendere la norma un po' più chiara è intervenuto il legislatore, che ha inserito l'articolo 19 bis, andando a qualificarlo come la norma di interpretazione autentica relativamente al rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato. In questo modo si stabilisce che il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere interpretato nel senso che, ove dovesse mancare la comunicazione prevista, il contratto si rinnova tacitamente, ad ogni scadenza, di due anni.
Per rendere la norma un po' più chiara è intervenuto il legislatore, che ha inserito l'articolo 19 bis, andando a qualificarlo come la norma di interpretazione autentica relativamente al rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato. In questo modo si stabilisce che il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere interpretato nel senso che, ove dovesse mancare la comunicazione prevista, il contratto si rinnova tacitamente, ad ogni scadenza, di due anni.
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