Locazioni immobiliari concordate: proroga biennale

L'articolo 19 bis del Dl 34/2019 ha definitivamente chiarito il dubbio relativo alle proroghe dei contratti di locazione a canone concordato: queste sono biennali e non triennali. Il contratto di locazione a canone concordato ha generalmente una durata di 3 anni + 2 e nello specifico permette alle parti di stabilire il canone di locazione entro alcuni termini, nel rispetto di un massimo e di un minimo. Queste soglie sono definite a livello locale dalle organizzazioni della proprietà edilizia con quelle rappresentative degli inquilini. 
I vantaggi del contratto di locazione a canone concordato sono molteplici, partendo dai vantaggi fiscali che derivano da chi opta per questa forma contrattuale, rispetto alla comune formula 4+4. Per il contratto a canone concordato, in regime di cedolare secca, l'aliquota è del 10%, invece che del 21%, mentre, per quanto riguarda la Tasi e l'Imu, è possibile godere di una riduzione del 25% della base imponibile.
Un contratto di questo tipo, scatenava il problema legato al tacito rinnovo al termine del quinto anno, ossia successivo alla prima proroga biennale, a seconda che questa potesse intendersi biennale o triennale. Questi dubbi erano dovuti al fatto che la norma di riferimento è piuttosto ambigua, in quanto recita che alla scadenza del periodo di proroga biennale, le parti del contratto hanno il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando le proprie intenzioni mediante raccomandata che deve essere inviata all'altra parte 6 mesi prima della scadenza, mentre nel caso di non avvenuta comunicazione il contratto viene rinnovato alle medesime condizioni. 

Per rendere la norma un po' più chiara è intervenuto il legislatore, che ha inserito l'articolo 19 bis, andando a qualificarlo come la norma di interpretazione autentica relativamente al rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato. In questo modo si stabilisce che il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere interpretato nel senso che, ove dovesse mancare la comunicazione prevista, il contratto si rinnova tacitamente, ad ogni scadenza, di due anni. 

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