La comunicazione di fine lavori

Quando esegui delle opere edilizie per le quali è stata necessaria una pratica edilizia comunale, come la Cila, la Scia o il Permesso di costruire, a lavori ultimati devi effettuare una comunicazione di fine lavori al Comune di pertinenza. 

Nel caso in cui, le opere da te eseguite, abbiano comportato un mutamento del classamento o della superficie dell'immobile, è necessario allegare alla comunicazione di fine lavori la ricevuta che attesta l'avvenuta variazione catastale. 


La data di ultimazione dei lavori deve essere indicata sia sulla comunicazione di fine lavori comunali, che nella variazione catastale. Quest'ultima dovrà poi essere trasmessa, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, pena una sanzione che si prescrive in 5 anni. La data di ultimazione dei lavori ai fini catastali può essere quella in cui sono riconoscibili le caratteristiche e le finiture che delineano la categoria e la classificazione catastale, con lo scopo di poter determinare la rendita. Per questo motivo quindi non è necessario che questa coincida con l'effettiva data di ultimazione dei lavori, la quale deve invece essere indicata nella comunicazione di fine lavori ai fini edilizio/urbanistici presso il comune di competenza. Per la richiesta di agibilità il termine ultimo è di 15 giorni dalla data di fine lavori, alla quale deve essere necessariamente allegata la ricevuta che attesti l'avvenuta variazione catastale, quindi di conseguenza la data di ultimazione dei lavori catastali può essere antecedente alla data di fine lavori di edilizia e/o urbanistica.


Quando si effettuano lavori con fini sismici e strutturali, non è necessario seguire l'andamento burocratico della pratica comunale. Per i lavori che hanno queste finalità, la data di fine lavori deve essere quella effettiva e generalmente i lavori di tipo strutturale vengono ultimati prima dei lavori generali, questo perché seguono alle strutture gli impianti, i pavimenti e le finiture. 
Nel caso in cui si intenda usufruire delle agevolazioni fiscali su fabbricati già esistenti, può esserci una ulteriore data di ultimazione dei lavori, la quale deve rispecchiare la data in cui sono stata concluse le opere per le quali è stata richiesta la detrazione fiscale. 

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