Guida alle agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio


Sapevi che una parte dei costi sostenuti per ristrutturare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali puoi detrarli dall'Irpef? Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio.

Per quanto riguarda le singole unità abitative è possibile usufruire della detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000€ per ogni unità immobiliare. Per le somme pagate dal 1 gennaio 2019 è prevista una detrazione del 36% con un limite di spesa massima di 48.000€ per unità immobiliare. L'agevolazione fiscale può essere richiesta per le spese sostenute durante l'anno, secondo il criterio di cassa, e deve essere suddivisa tra tutti i contribuenti che possiedono l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori. 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sono stati oggetto di interventi e che ne sostengono le spese. Quindi tutti i proprietari o nudi proprietari, tutti i titolari di un diritto reale di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione o superficie, tutti i locatori o comodatari, tutti i soci di cooperative divise e indivise, tutti gli imprenditori individuali per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali e tutti i soggetti previsti nell'art. 5 del Tuir, i quali producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni degli imprenditori individuali. 


Inoltre possono usufruire della detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari dei bonifici e delle fatture anche il familiare convivente del possessore dell'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento, il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge, il componente dell'unione civile, il convivente more uxorio non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato per le spese a partire dal 1 di gennaio 2016. Le detrazioni spettano anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile. Nel caso vi fossero due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati solo a uno di essi, ma le spese sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non viene indicato nei documenti, a patto che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.

Nel caso fosse stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione nel caso in cui è stato immesso nel possesso dell'immobile, o esegue gli interventi a proprio carico, oppure viene registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. Limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati, è possibile richiedere la detrazione anche per chi esegue in proprio i lavori sull'immobile. 

Inoltre dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia possono essere usufruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti con le medesime finalità sociali dei suddetti istituti. Questi enti hanno l'obbligo di essere stati istituiti e già operanti dal 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondo ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Le detrazioni spettano per quegli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Possono usufruirne anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi che vengono realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci. 



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