Quando serve il permesso per costruire gazebo e porticati?



Quando serve il permesso costruire?
  • Per i gazebo non precari, ovvero quelli destinati a soddisfare esigenze permanenti, non è rilevante la precarietà della struttura né l’amovibilità né la mancanza di opere manuarie, ciò che conta è l’utilizzo che si fa del manufatto. Questo tipo di gazebo necessita di permesso di costruzione anche nel caso in cui la struttura alteri lo stato dei luoghi incrementando il carico urbanistico.
  • Stesso discorso vale per i porticati, i quali si definiscono non precari, non per i materiali o il tipo di fissaggio a terra, ma per l’uso a cui sono destinati. É anche importante considerare le dimensioni del porticato rispetto alla costruzione principale.
Quando si parla di edilizia libera? 
Tutti gli interventi considerati di edilizia libera sono catalogati in un glossario unico (DM 2 marzo 2018):
  • All’interno del glossario troviamo anche il gazebo, il quale, però, deve avere limitate dimensioni e non deve essere stabilmente infisso al suolo. 
  • Inoltre rientrano nell’elenco le opere contingenti e temporanee, le quali devono essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine massimo di novanta giorni, tra queste è contemplato anche il gazebo.
  • Diversa è la condizione del portico il quale non essendo contemplato nel glossario non può, in nessun caso, essere considerato un intervento di edilizia libera.   




Di Giovanni Storti, Alternanza Scuola Lavoro, L. 107/2015, la Buona Scuola

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