I vantaggi di trascrivere il preliminare di compravendita

Con la firma del contratto preliminare, l'acquirente si impegna all'acquisto, mentre il proprietario dell'immobile si impegna alla vendita. Solamente con la firma del rogito notarile l'acquirente entra in possesso dell'immobile, è in questo momento che avviene il trasferimento della proprietà della casa. Quindi il primo passo di una compravendita è il compromesso, il quale viene redatto su una scrittura privata. Cosa accade se si decide di trascrivere il preliminare nei pubblici registri immobiliari?
La trascrizione del contratto di compravendita non è un obbligo, ma una facoltà posta a tutela dell'acquirente, e consente di contrapporre il proprio atto di acquisto ad eventuali terzi, i quali possono essere creditori del venditore o altri soggetti a cui il venditore ha ceduto lo stesso immobile. La trascrizione serve inoltre a tutelare l'immobile acquistato da pignoramenti o ipoteche che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che sarebbero opponibili all'acquirente. Trascrivendo il preliminare ci si mette al riparo dalla possibilità di perdere il bene appena acquistato a seguito di tutti gli eventi successivi alla data della trascrizione stessa. 
Il preliminare trascritto vince quindi i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione della vendita e successivi alla trascrizione del preliminare. Il preliminare non trascritto vince solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita. 
Per trascrivere il preliminare occorre che il compromesso sia stato stipulato con un atto notarile, o con una scrittura privata autenticata. Sarà quindi il notaio a provvedere alla trascrizione del preliminare. In sede di registrazione va pagata l'imposta di registro di 200€, indipendente dal prezzo della compravendita. Se al preliminare viene data attuazione con la stipula del contratto definitivo, gli effetti del contratto retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare. Questo significa che è come se il contratto fosse stato stipulato alla data in cui è stato firmato il compromesso. Perché si verifichi la retroattività del contratto definitivo alla stipula del preliminare, è necessario che anche il contratto definitivo venga trascritto entro un anno dalla data che le parti hanno fissato nel preliminare per la conclusione del definitivo, in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare. 

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