Prima casa non finita: basta la residenza nel comune

Quando si acquista un immobile grazie alle agevolazioni prima casa, ma la casa non è ancora pronta, per non perdere i benefici è sufficiente trasferire la residenza entro il termine di legge di 18 mesi, nel Comune in cui l'immobile è ubicato e non necessariamente nell'abitazione acquistata. 

Questa precisazione viene dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 1588 del 23 gennaio 2018, in seguito al ricorso mosso da due coniugi che avevano acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, ma che non avevano trasferito la residenza entro i 18 mesi dall'acquisto. I coniugi sono ricorsi in CTR in quanto il ritardo era dovuto agli adempimenti necessari al rilascio dell'agibilità da parte del Comune all'impresa costruttrice lottizzante, rilevando l'imprevedibilità dell'evento impeditivo. 
La suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in base al quale la causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nel termine dei 18 mesi dall'acquisto, al fine di usufruire del bonus prima casa, deve consistere in un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento. Di conseguenza il ritardo nei lavori di costruzione dell'immobile, non integra le caratteristiche della forza maggiore. 
Pertanto il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dell'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

Nel caso di specie ha errato la CTR a riconoscere l'esimente della forza maggiore al ritardo nei lavori di costruzione e alle lungaggini burocratiche, non integrando queste situazioni le caratteristiche della forza maggiore. Negli stessi termini si è espressa la Cassazione, la quale ha statuito che il rilascio del certificato di agibilità non rileva ai fini dell'agevolazione Prima Casa, la cui normativa richiede come condizione per fruire dei benefici fiscali, il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile e non che l'immobile acquistato venga adibito a propria abitazione. 

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