Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul contratto di locazione ad uso non abitativo

Come si può intuire dal nome stesso, il contratto di locazione ad uso non abitativo prevede un immobile messo a disposizione per un uso diverso da quello di abitazione.

Naturalmente, i contratti di questa tipologia, sono disciplinati diversamente rispetto ai contratti per i immobili ad uso abitativo. 

Nei contratti di locazione ad uso non abitativo infatti, rientrano i contratti che non hanno per oggetto un immobile utilizzato dal conduttore quale propria abitazione.
Da una parte abbiamo il locatore di un immobile urbano e dall'altra il conduttore, che pagherà un versamento determinato da entrambe le parti.


La durata e il rinnovamento dei contratti di locazione ad uso non abitativo

In base all'attività svolta dal conduttore all'interno dell'immobile , varia la durata che può avere il relativo contratto, che dev'essere precisata nel contratto e che può essere di due tipi:

1) la durata del contratto non può essere inferiore a 6 anni se l'immobile è adibito a attività commerciali, industriali, artigianali, di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili o all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo;
2)  la durata del contratto non può essere inferiore a 9 anni in caso di attività alberghiere o di imprese assimilate (ossia case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie), o teatrali.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, trascorsi gli anni qui sopra indicati, la legge prevede che venga rinnovato automaticamente per lo stesso numero di anni.


Va aperta una parentesi per la locazione non abitativa stagionale: il locatore ha l'obbligo di concedere in locazione l'immobile  nello stesso periodo dell'anno successivo allo stesso conduttore , nel caso questo ne facesse richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto (6 o 9 anni come visto precedentemente).


La disdetta del  contratto di locazione ad uso non abitativo


Se il conduttore non intende rinnovare il contratto di locazione alla scadenza, deve inviare lettera raccomandata al locatore 12 o 18 mesi prima della scadenza del contratto.
Il locatore, può disdire il contratto solo alla scadenza di esso o in certi casi, come questi:

  • se intende adibire l'immobile a propria abitazione, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta (figli, genitori e nipoti)
  • se intende adibire l'immobile ad attività commerciali, industriali, artigianali, di interesse turistico , impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno o attività alberghiere, svolte o dal locatore o dal suo coniuge e/o dai suoi parenti entro il secondo grado in linea retta (genitori, figli o nipoti);
  • se il locatore è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico o di diritto pubblico e vuole adibire l'immobile ad una attività tendenti al conseguimento della propria finalità istituzionale;
  • se intende ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali conforme al piano comunale di cui agli artt. 11 e 12 della l. 426/197 e tale ristrutturazione/adeguamento è incompatibile con la presenza del conduttore nell’immobile.
Nel caso in cui entro 6 mesi dal rilascio dell'immobile in affitto in locatario non abbia motivato la disdetta, incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge. E' invece possibile rescindere il contratto in qualsiasi momento quando ricorrono gravi motivi, a patto ce ci sia il preavviso di 6 mesi con lettera raccomandata.

Un'altra differenza con il contratti per affitto ad uso abitativo: la cedolare secca

La cedolare secca non è un'opzione applicabile per i contratti di locazione ad uso non abitativo, mentre il contratto va registrato e le relative spese sono divise a metà tra le parti. 

Sublocazione e successioni


Il conduttore può sublocare l’immobile a terzi o cedere il suo contratto di locazione anche senza il consenso del proprietario ma solo se insieme all’immobile viene locata o ceduta la sua azienda, dandone avviso via lettera raccomandata con avviso di ricevimento al locatore. Entro 30 giorni, il locatore può opporsi, se vi sono gravi motivi.
Al contratto di locazione per uso non abitativo possono succedere i soggetti che a loro volta succedono nell’azienda. In caso di separazione o divorzio, il coniuge può succedere nella locazione se succede anche nell’attività svolta dal conduttore.

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