IVA agevolata in edilizia: un pò di chiarezza

L'aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è applicabile anche quest'anno, ma occorre far chiarezza per quali interventi si può usufruire dell'agevolazione e quali sono le condizioni utili per usufruirne.

In edilizia, le prestazioni di servizi (dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia)   eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, sono soggette ad aliquota Iva del 10%, agevolazione che non è applicata con l'acquisto diretto dei beni.
L'agevolazione è stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, dopodiché è stata definitivamente prevista a regime con la L. 131/2009.

Riassumendo, si può usufruire dell'agevolazione in questi casi:

  • quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
  • per le sole prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni finiti.
  • per le prestazioni professionali;
  • per le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.
  • se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
  • se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.
L'IVA al 10 % è prevista per prestazione di servizi seguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sia in caso di interventi di manutenzione ordinaria, che straordinaria. 
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia infatti, sono 5  le categorie in cui si dividono i lavori edili:
1. lavori di manutenzione ordinaria, 
2. lavori di manutenzione straordinaria, 
3. lavori di recupero e restauro conservativo,
4. lavori di ristrutturazione edilizia, 
5. lavori di ristrutturazione urbanistica.


I lavori ordinari

I lavori di manutenzione ordinaria sono interventi caratterizzati dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere di riparazione, rinnovamento o sostitutive di ciò che è già esistente. Rientrano in tale categoria di intervento:
–  il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio;
– la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari;
–  l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore;
–  la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci;
– le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti.

I lavori straordinari

Nella manutenzione straordinaria invece rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, senza alterare i volumi e le superfici immobiliari o  la destinazione d'uso. Sono in pratica interventi destinati all’innovazione dell'immobile esistente.
Rientrano in questa categoria di intervento:
– il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura;
– la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto;
– la sostituzione dei singoli macchinari;
– il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni;
– il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura;
– la sostituzione o la riparazione dell’ascensore e dei macchinari relativi;
– l’installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto stesso.

Iva agevolata e beni significativi
Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera.
Quando invece ci si trova nel caso di una prestazione dove vengano impiegati beni cosiddetti “significativi” , l'aliquota al 10 % è applicata solo se i beni sono ceduti con contratto di appalto. 

Inoltre, l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo.

Per beni significativi si intende:ascensori, montacarichi, infissi, caldaie, video citofoni, seguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sanitari, rubinetteria, impianti di sicurezza.

Nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta potrà essere applicata unicamente sul valore di tali beni non eccedente il valore della manodopera e degli altri beni e materiali di valore non significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). La parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene stesso.


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