Pagamento in bitcoin e antiriciclaggio

Il pagamento in bitcoin di una compravendita può essere considerata un'operazione sospetta: il notaio deve segnalarla secondo la normativa antiriciclaggio.
Il bitcoin è un nuovo strumento che mette alla prova gli istituti giuridici pensati per un sistema basato su valute aventi corso legale e su autorità monetarie centrali. 

Ma come deve comportarsi il notaio quando l'acquirente intende pagare in bitcoin il prezzo, determinato in euro, dell'immobile? Il pagamento di un bene immobile in bitcoin, o altra criptovaluta, viola le norme in materia di limitazione all'uso del denaro contante e in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento?

Certo è vero che le operazioni in bitcoin sono tracciabili in senso informatico, ma i sistemi di accesso informatici non si fondano sul concetto di identificazione, bensì sulla sulla mera verifica di credenziali informatiche. In questo sta sta la principale differenza con la normativa antiriciclaggio: il sistema informatico non può mai garantire l'identità reale del soggetto che effettua l'accesso. Il sistema bitcoin è caratterizzato da un anonimato intrinseco alla stessa tecnologia adottata. L'operazione in bitcoin proviene da un conto che l'acquirente dichiara essere proprio, a un altro conto del quale il venditore asserisce la titolarità, ma tutto ciò avviene senza che possa esservi un reale riscontro della veridicità di tali dichiarazioni, per questo motivo non è adatto a realizzare pagamenti trasparenti. A riguardo delle limitazioni all'uso del denaro contante, la finalità delle norme sul limite all'uso del contante è garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraversa la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste spa, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. 
Inoltre non è possibile la descrizione nel rogito dei mezzi di pagamento, perchè da un lato l'indicazione delle chiavi pubbliche non soddisfa il requisito della tracciabilità, perchè non è possibile risalire al titolare del portafoglio virtuale, dall'altro l'indicazione delle chiavi private associate alle chiavi pubbliche non può essere eseguito perchè renderebbe pubblico lo strumento per disporre della valuta virtuale. 

Sussiste quindi un'oggettiva impossibilità di adempiere agli obblighi antiriciclaggio: il notaio deve quindi valutare l'opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Tocca al legislatore sciogliere i nodi dei diversi problemi; si tratta inoltre di questioni abbastanza urgenti: si pensi al fatto che secondo alcuni i bitcoin potrebbero essere presto utilizzati per i contratti e quindi gli atti giuridici, non solo per le monete e gli strumenti finanziari. 

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