Cedolare secca e subentro dell'erede, come funziona?

Appartamento affittato con cedolare secca: in caso di morte del locatore, come fanno gli eredi a proseguire con il contratto nel regime sostitutivo?
In caso di morte del locatore, se il contratto in cedolare secca viene trasferito per successione, l’opzione per la cedolare secca, a suo tempo esercitata dal locatore, smette di avere efficacia con il trasferimento dell’immobile locato per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua a essere efficace fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo. Per queste ultime vale infatti la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, della proroga o del versamento dell’imposta per le annualità successive, prima del trasferimento dell’immobile. Inoltre, per effetto del trasferimento mortis causa della proprietà dell’immobile locato, si determina, in linea generale, la successione o il subentro dell’erede nella titolarità del contratto senza soluzione di continuità, dato che, nelle locazioni a uso abitativo, la legge tutela la posizione del conduttore. Quindi, non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, l’erede, in qualità di nuovo locatore, può optare per la cedolare secca, presentando la richiesta con il modello RLI, all’ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni dalla data del subentro.

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