Cedolare secca per immobili commerciali in comproprietà

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l'applicazione del regime della cedolare secca ai canoni di locazione derivanti da nuovi contratti che sono stati stipulati durante il 2019 da persone fisiche, al di fuori di un'attività di impresa, arte o professione, che abbiano come oggetto uno o più immobili destinati all'uso commerciale con superfici non oltre i 600mq, con categoria catastale C/1 e le relative pertinenze appartenenti alle categorie C/2, C/6, C/7. 

Il regime della cedolare secca non è applicabile a quei contratti che sono stati stipulati nel 2019, se al 15 ottobre 2018 risultava in essere tra gli stessi soggetti un contratto di locazione relativo al medesimo immobile, il quale sia stato interrotto prima della sua scadenza naturale.

È possibile aderire al regime della cedolare secca, sia quando il conduttore del contratto svolge attività commerciale (sia esso una società o una persona fisica), sia quando il contratto prevede un canone variale relativo alla percentuale e ai ricavi del conduttore del contratto.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda i beni posseduti in comproprietà tra una o più persone fische e una società, le persone fisiche possono optare per il regime della cedolare secca che di legge non è applicabile dalla società conduttrice del contratto. 

Per quanto riguarda il subentro nel contratto di locazione da parte di eredi, questo non determina la possibilità di esercitare l'opzione, così come non è possibile applicare la norma se il contratto di locazione è ceduto ex lege a seguito della cessione dell'azienda, anche nel caso in cui fosse stato pattuito un differente canone di locazione, superiore al primo.

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