La consegna differita dell’immobile configura il contratto di comodato?

La consegna di un immobile entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del rogito di vendita, non è inquadrabile nel contratto di comodato d'uso. È la risposta (n.458 del 31 Ottobre 2019) che l'Agenzia delle Entrate fornisce all'interpello di un contribuente.

Il contribuente riteneva che la consegna differite pattuita in una compravendita, non andasse a costituire un contratto di comodato, bensì una mera pattuizione della consegna del bene oggetto di compravendita. Si tratta di un'obbligazione disciplinata nel tipo di vendita, non un contratto, per la quale non è quindi richiesto il versamento di un'imposta fissa di registro.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea, citando l'articolo 1803 del c.c., che il comodato è un contratto mediante il quale un soggetto consegna all'altro una casa mobile o immobile, della quale, il secondo soggetto, potrà servirsene per un tempo o un uso specifico, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Quindi, analizzando il contratto preliminare non si riscontrano elementi che possano far ritenere che le parti abbiano concluso un contratto di comodato, perché, nello specifico, mancano gli elementi tipici che caratterizzano un contratto di questo tipo.

Occorre ricordare i principi di diritto civile in tema di contratto di compravendita, disciplinati dall'articolo 1470 del c.c., contratto che è soggetto al principio del consenso, quanto alla modalità di conclusione. Gli effetti traslativi si producono grazie al consenso delle parti, senza necessità alcuna che il venditore consegni, in senso materiale, il bene al compratore. Inoltre, questo trova la sua conferma nell'articolo 1476 del c.c., in cui si evince che, tra i diversi obblighi del venditore, vi è anche quello di consegnare il bene al compratore, obbligo che rappresenta la mera esecuzione del contratto già perfezionato, in base allo scambio di volontà.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che la consegna differita della casa è puramente una modalità concordata di adempimento dell'obbligazione del venditore e non è possibile quindi inquadrarla nel contratto di comodato.

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