Obbligo di registrazione del contratto non retroagisce
I contratti di locazione devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni dalla data di stipula. Occorre sottolineare che la disposizione dell'articolo 1, comma 346, della Legge n.311/2004, la quale obbliga alla registrazione del contratto, viene applicata solamente a quei contratti che sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore della suddetta disposizione.
La Cassazione, nella sesta sezione civile, n. 23192 del 17 Settembre 2019, si è espressa sull'obbligo di registrazione dei contratti di locazione e la relativa efficacia del contratto. Vi è un collegamento tra la norma entrata in vigore nel 2005 e le successive modifiche legislative riguardanti la materia. Di conseguenza, le predette disposizioni non possono essere applicate ai contratti sottoscritti precedentemente alla loro entrata in vigore.
La Cassazione, nella sesta sezione civile, n. 23192 del 17 Settembre 2019, si è espressa sull'obbligo di registrazione dei contratti di locazione e la relativa efficacia del contratto. Vi è un collegamento tra la norma entrata in vigore nel 2005 e le successive modifiche legislative riguardanti la materia. Di conseguenza, le predette disposizioni non possono essere applicate ai contratti sottoscritti precedentemente alla loro entrata in vigore.
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