Proprietà del garage e agevolazioni prima casa

Nel caso in cui un contribuente mantenesse la proprietà solo sul garage, può ancora usufruire dei benefici relativi alle agevolazioni prima casa?

Fa chiarezza l'Agenzia delle Entrate, mediante l'Interpello 241/2019, da parte di una coppia che aveva l'intenzione di vendere l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, per comprarne una nuova (con quota 50% ciascuno), entro 12 mesi dalla vendita del vecchio immobile, ma mantenendo la proprietà del garage, il quale sarebbe stato destinato a pertinenza. 

Innanzitutto, cos'è l'agevolazione prima casa? Si tratta di un'agevolazione che permette di pagare imposte ridotte sull'acquisto della prima abitazione. Nello specifico l'acquirente che acquista da un privato o da una ditta in esenzione Iva, deve versare un'imposta di registro ridotta dal 9% al 2% del valore catastale dell'immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 50,00€. Nel caso in cui si acquistasse da una ditta soggetta a Iva, l'acquirente deve versare l'imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, il quale scende dal 10% al 4%, mentre le imposte di registro, catastale e ipotecaria sono dovute in misura fissa di 200,00€ l'una.

L'Agenzia ha risposto all'Interpello sottolineando che è possibile fruire delle agevolazioni, a patto che si abbia la titolarità del diritto. È causa di esclusione la titolarità esclusiva o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra abitazione nel comune in cui è l'immobile da acquistare o la titolarità per quote sul territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile agevolato. Invece, per quanto riguarda il possesso di una pertinenza, come in questo caso un garage, che abbia natura, categoria catastale e destinazione d'uso diversi dall'abitazione, non comporta un ostacolo alla fruizione delle agevolazioni prima casa.

Tornando al caso di partenza, i contribuenti hanno venduto la prima abitazione, acquistata con le agevolazioni, quindi, non essendo più titolari dell'immobile oggetto delle agevolazioni possono richiedere l'applicazione del Registro nella misura del 2% e del credito di imposta fino a concorrenza dell'imposta versata sull'acquisto del primo immobile.

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