Immobile in affitto: a chi spetta il controllo della caldaia?

In genere, tutte le spese che riguardano la caldaia generano frequenti contrasti tra locatore e conduttore, ma l'articolo 1576 c.c. stabilisce che durante l'intera durata del contratto di locazione, il proprietario deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, le quali permettono all'immobile di servire all'uso per il quale è affittato, ad esclusione della piccola manutenzione, la quale è a carico dell'inquilino.
Nel codice civile le piccole riparazioni, a carico dell'inquilino, sono tutte quelle spese che dipendono dal deterioramento dei beni dovuto dall'uso degli stessi. Viene quindi escluso il deterioramento che dipende dal caso fortuito o dalla vetustà. Quindi in generale, per quanto riguarda i piccoli interventi di manutenzione ordinaria, questi spettano all'inquilino, mentre per quanto riguarda tutti gli interventi di manutenzione straordinaria spettano al locatore.

Può capitare che i danni alla caldaia siano dovuti dalla negligenza e dalla poca cura dell'inquilino, il quale non si è premurato di conservarla correttamente mediante gli adeguati interventi di ordinaria manutenzione periodica, andando ad influire sul corretto funzionamento della caldaia. In questo caso le spese di riparazione o sostituzione sono a carico dell'inquilino.
Qualora l'impianto della caldaia dovesse rompersi, è il proprietario dell'immobile a doversi occupare della sostituzione o riparazione, nel caso in cui il danno fosse provocato dall'anzianità dell'impianto o da un caso fortuito.
Per quanto riguarda le caldaie condominiali invece, le spese riguardanti la manutenzione dell'impianto e delle tubature comuni devono essere suddivise tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
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