Detrazione spese mediatore, a chi spetta?

I compensi erogati al mediatore immobiliare, possono essere detratti, se sostenuti per l'acquisto di un'unità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale. 

Per abitazione principale si intende, quindi, quella nella quale il contribuente e/o i suoi famigliari dimorano abitualmente. L'immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione entro lo stesso termine previsto per la detrazione egli interessi passivi sul mutuo stipulato per la stessa, quindi, entro un anno precedete o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

L'agevolazione fiscale spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile o agli acquirenti nel caso di comproprietà, mentre vengono esclusi i famigliari fiscalmente a carico. Allo stesso modo il venditore dell'immobile non può usufruire della detrazione, anche se ha corrisposto una provvigione all'intermediario immobiliare. Inoltre, la detrazione non spetta solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di altri diritti reali, come ad esempio l'usufrutto, a patto che l'immobile venga sempre adibito ad abitazione principale. 

È importante specificare che con "intermediari immobiliari" ci si riferisce a chi esercita l'attività di mediazione nel campo immobiliare, la quale è disciplinata dalla Legge 39/1989. Per questo motivo, tutti i compensi che l'acquirente eroga nei confronti di mediatori creditizi, per l'attività di intermediazione nella stipula del contratto di mutuo, non rientrano nella categoria e non sono, per questo motivo, detraibili. 

I compensi sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 19% del compenso stesso, con un limite massimo di 1.000€ per ogni annualità. Nel caso in cui l'acquisto fosse intestato a più proprietari, la detrazione viene calcolata rispettando il limite dei 1.000€ e viene ripartita tra i diversi comproprietari in base alle percentuali di proprietà. Nel caso in cui, nonostante la comproprietà, la fattura fosse intestata solo a uno dei proprietari, questa deve essere necessariamente integrata con i dati anagrafici del comproprietario mancate, perché possa anch'egli usufruire della detrazione. Inoltre, è fondamentale che l'importo della provvigione versata al mediatore sia espressamente indicata nell'atto di cessione dell'immobile. 

Nel caso in cui l'acquisto non andasse a buon fine, la detrazione non spetta, anche nel caso in cui la provvigione fosse pagata ugualmente all'intermediario. Se il contribuente avesse già erroneamente usufruito della detrazione, dovrà restituirla assoggettando a tassazione separata l'importo interessato. La spesa per la mediazione inoltre, può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi, solo se il preliminare di compravendita sia stato regolarmente registrato. Nel caso in cui, a seguito della registrazione del contratto, non si giungesse alla stipula del contratto definitivo, il contribuente dovrà assoggettare a tassazione separata l'importo per il quale ha fruito della detrazione. 

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