Superbonus 110%: alcune delucidazioni

L’articolo 121 del decreto Rilancio riporta alcune alternative all’utilizzo diretto della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi. Il soggetto che fruisce dell’agevolazione può scegliere lo sconto in fattura operato dal fornitore, se invece opta per la cessione del credito a terzi (compresi istituti di credito e banche) dovrà inviare all’Agenzia delle entrate l’apposito modulo per ognuno degli interventi agevolabili per i quali intende applicare l’opzione, indicando lo specifico codice identificativo.

Se si sceglie di applicare il Superbonus tramite cessione del credito si deve comunicare l’opzione all’Agenzia con distinti moduli per ogni intervento “trainante” (interventi principali importanti) e “trainato” (migliorie) realizzati, indicando il codice identificativo dello specifico intervento. Non dovrà invece essere trasmesso il modulo per l’opera la cui spesa si decide di detrarre direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Vi ricordiamo che per fare richiesta del Superbonus 110% bisogna iscriversi nell’apposito portale messo a disposizione dall’ente ENEA sulla base di tre account differenti (Beneficiario, Intermediario e Asservatore) e fornire le relative documentazioni.

L’importo della detrazione è definito tramite le spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta e ammissibili ai fini della maxi detrazione, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto in fattura.

Se sullo stesso immobile si sono compiuti più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è composto dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È comunque necessario che i relativi costi siano contabilizzati distintamente, non essendo possibile beneficiare per le stesse spese di più agevolazioni. La cessione del credito corrisponde alla detrazione spettante commisurata alle “spese complessivamente sostenute” ammesse al Superbonus.





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