Contributo riduzione del canone: le specifiche dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.

Nello specifico l'Agenzia ha sottolineato che il contributo spetta se il rapporto di locazione sussiste dalla data 29 ottobre 2020 e solo per i locatori che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto il canone per tutto o per un periodo dell'anno 2021. Può accedere alla misura il locatore che abbia eseguito due rinegoziazioni successive, se ciò è avvenuto nel rispetto dei limiti di legge. 

L'Agenzia ha fornito questi chiarimenti in risposta all'interpello n.13 dell'11 nel quale un istante, non residente in Italia, dichiarava di aver sottoscritto un contratto come locatore di un immobile ad uso abitativo, avente un canone annuo pari a 6.600€, con decorrenza dal 23 luglio 2015.

Tale contratto, attivo in data 29 ottobre 2020, è stato oggetto di due rinegoziazioni; la prima, riguardante il periodo dal 23/06/20 al 22/06/21, con riduzione del canone a 1.800€ annui, la seconda, relativa al periodo dal 23/06/21 al 22/07/22, con la quale è stata confermata la riduzione decisa durante la prima rinegoziazione.

Il locatore sosteneva di avere diritto al riconoscimento del contributo a fondo previsto per la riduzione del canone di locazione, ma lamentava che la procedura per presentare la richiesta non riconoscesse la diminuzione del canone, in quanto precedentemente effettuata mediante la prima rinegoziazione. Per questo motivo l'istanza del locatore veniva respinta. 

Le rinegoziazioni, perchè possano usufruire del contributo, devono rispettare alcuni specifici requisiti, in particolare, il contratto deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone, per il 2021 o parte di esso e queste rinegoziazioni devono avere una data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020. Di conseguenza, il beneficio non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.

Per questo motivo, nel caso preso in esame, la seconda rinegoziazione soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo. Il contratto è stato oggetto di una prima rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non vi fosse stata una seconda rinegoziazione, sarebbe tornato al valore iniziale di 6.600€ annui. Avendo preso in esame le due scritture private inviate dall'istante a seguito della richiesta di documentazione integrativa è emerso che, allo scadere del termine previsto dalle scritture, il canone sarà dovuto in misura piena. 

Il locatore può quindi usufruire del contributo a patto che presenti all'Agenzia istanza di autotutela dell'esito del rigetto. Nel caso preso in esame, essendo il contribuente residente all'estero, può presentare l'istanza a mezzo PEC all'ufficio nel quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, purché contenga tutti i dati necessari, la documentazione probatoria in merito alla rinegoziazione e una nota con la quale vengano specificati i motivi dell'errore.

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