Demolizione e ricostruzione di un edificio: quando è abuso?

La Cassazione, tramite la sentenza 23010/2020, si esprime in tema di demolizione e ricostruzione di un edificio, cercando di fare luce quando si tratta di ristrutturazione e quando di abuso edilizio. 

Nella sentenza la Cassazione esamina il caso specifico di un proprietario di un suolo agricolo, sul quale si ergevano quattro edifici che il proprietario aveva demolito, ricostruendone su un'area di sedime differente uno solo, con una volumetria pari alla somma della volumetria di tutti gli edifici che sono stati demoliti. 

Tale operazione ha dato il via a un contenzioso con i vicini e il proprietario è stato condannato al pagamento di una multa e all'arresto, quindi ha presentato ricorso.

La demolizione di differenti corpi tra loro distanti e la costruzione, al loro posto, di un unico immobile che veda accorpate le volumetrie dei precedenti edifici, per la Cassazione, rientra in una lottizzazione abusiva di terreni agricoli, con scopo edificatorio. 

In questo caso, non è corretto parlare di ristrutturazione edilizia pesante, perché secondo l'art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001), il presupposto della ristrutturazione edilizia è la conservazione dell'immobile già esistente, del quale deve essere garantito il recupero. 

Qualora invece, come è avvenuto nella situazione presa in esame, si deve procedere con una semplice demolizione di più edifici e con la ricostruzione di uno solo di essi, l'intervento deve quindi essere classificato come nuova costruzione, di conseguenza occorre un permesso di costruire.

Quindi la Cassazione stabilisce che non è possibile demolire immobili e costruire un nuovo edificio, anche nel caso in cui la volumetria sia pari alla somma di quelli abbattuti senza il permesso di costruire.

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