Assemblee condominiali in videoconferenza: le problematiche

L'articolo 63 della legge di conversione n. 126/2020 del Decreto Agosto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale prevede alcune misure mirate per semplificare i procedimenti relativi alle assemblee condominiali. 

Tra questi vediamo lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza, modalità che però fa insorgere una serie di ostacoli normativi. Infatti, da un lato non vi era una disposizione che preveda espressamente l'utilizzo di tale modalità, mentre dall'altro vi sono disposizioni inderogabili che regolino la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea. 

Il Decreto Agosto interviene sull'art. 66 Disp. att. c.c., sulle riunioni condominiali. Ora è presente una disposizione legislativa che consente lo svolgimento delle assemblee in via telematica, ma si aprono dubbi a causa dell'ultimo comma il quale afferma che ove non viene espressamente previsto nel regolamento condominiale, previo consenso dei condomini, la riunione può essere svolta tramite videoconferenza. 

Emergono quindi due dubbi, infatti, presupponendo che il regolamento condominiale rappresenti il documento di riferimento per regolare lo svolgimento dell'assemblea in modalità telematica, il dubbio sorge in merito al fatto che una modifica assembleare a maggioranza basti, oppure occorra l'unanimità dei consensi. 

Quindi, il fatto che senza una disposizione regolamentare sia possibile svolgere un'assemblea condominiale in video conferenza con il consenso dei condomini, potrebbe portare a sostenere che anche la disposizione regolamentare mancante dovrebbe essere del pari di natura contrattuale, sia che in assenza di tale disposizione, di cui tutti i condomini siano a conoscenza a priori e che potrebbe essere frutto di una scelta della maggioranza, sarebbe necessaria l'unanimità dei consensi, in modo da evitare che l'effetto sorpresa possa ostacolare i condomini nell'esercizio del proprio diritto alla partecipazione in modo informato alla riunione. 

Nel caso in cui il regolamento fosse modificato, occorre che prima sia svolta una riunione in presenza, in caso contrario l'amministratore di condominio deve chiedere ai propri condomini se desiderano procedere con assemblea condominiale in modalità telematica e quindi ottenere il consenso di tutti a procedere tramite questa modalità. Tale consenso dovrà essere scritto, per ragioni probatorie, in quanto sul piatto vi è la legittimità del deliberato assembleare. Qualora anche solo un condomino non si ritenesse d'accordo, allora viene determinata l'impossibilità di svolgere la riunione in videoconferenza.

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