Decreto rilancio: gli aiuti previsti per le imprese
Il Decreto Rilancio prevede alcuni aiuti dedicati alle imprese; vediamo nello specifico di che cosa si tratta.
Abolizione IRAP
Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e e della prima rata dell'acconto 2020 (l'importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019). I destinatari sono i lavoratori autonomi e gli imprenditori che abbiano ricavi o compensi non superiori ai 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Sono escluse le amministrazioni pubbliche, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il beneficio è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni che sono previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo.
Contributo a fondo perduto
Si tratta di un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza; nello specifico a sostegno di soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, che abbiano ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro, e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile dell'anno precedente. Sono esclusi i soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli intermediari finanziari e società di partecipazione, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, i soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 e i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996. L'ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e a 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Credito imposta affitto per immobili a uso non abitativo
Un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo. Il contributo è dedicato alle imprese, anche agricole, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale. Vengono esclusi le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (il limite non si applica alle imprese alberghiere) e una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24, inoltre è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. Occorre sottolineare che questo credito non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia.
Credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
Si tratta di un credito pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19. Riguarda interventi di rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici, acquisto di arredi di sicurezza e acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto; inoltre può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.
Riduzione aliquota IVA
Fino al 31 dicembre 2020, le imprese sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.
Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Viene riconosciuto un credito, nella misura del 60%, per le spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, relative ala sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Il credito è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.
Proroga dei termini
Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità. I versamenti sospesi sono:
- le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
- le ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- le ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia
- i versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.
Per saperne di più sulle Misure Fiscali del Decreto Rilancio clicca qui.
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Abolizione IRAP
Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e e della prima rata dell'acconto 2020 (l'importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019). I destinatari sono i lavoratori autonomi e gli imprenditori che abbiano ricavi o compensi non superiori ai 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Sono escluse le amministrazioni pubbliche, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il beneficio è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni che sono previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo.
Contributo a fondo perduto
Si tratta di un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza; nello specifico a sostegno di soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, che abbiano ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro, e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile dell'anno precedente. Sono esclusi i soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli intermediari finanziari e società di partecipazione, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, i soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 e i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996. L'ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e a 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Credito imposta affitto per immobili a uso non abitativo
Un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo. Il contributo è dedicato alle imprese, anche agricole, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale. Vengono esclusi le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (il limite non si applica alle imprese alberghiere) e una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito è utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24, inoltre è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. Occorre sottolineare che questo credito non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia.
Credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
Si tratta di un credito pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID19. Riguarda interventi di rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici, acquisto di arredi di sicurezza e acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto; inoltre può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.
Riduzione aliquota IVA
Fino al 31 dicembre 2020, le imprese sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%.
Credito d’imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Viene riconosciuto un credito, nella misura del 60%, per le spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, relative ala sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti. Il credito è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.
Proroga dei termini
Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità. I versamenti sospesi sono:
- le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
- le ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- le ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia
- i versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.
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