Credito d'imposta per affitto dei negozi

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, tramite la circolare 11/E del 6 maggio, alcuni punti del credito d'imposta per botteghe e negozi (bonus affitti) previsto dall'articolo 65, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti grazie alla circolare, riguardanti il canone di locazione dell'unità principale e dell'eventuale pertinenza e le spese condominiali dell'immobile in oggetto.

Per quanto riguarda il canone di locazione, l'Agenzia delle Entrate specifica che è possibile usufruire del credito d'imposta per botteghe e negozi, sia per quanto riguarda il negozio, con categoria C/1, sia per la pertinenza, in quanto la pertinenza è, di fatto, un accessorio rispetto all'immobile principale, quindi il credito d'imposta deve essere calcolato sull'intero canone.L'Agenzia specifica però che la suddetta pertinenza deve essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

Riguardo alle spese condominiali che vengono addebitate al conduttore, occorre considerare il fatto che, se queste sono state pattuite, da locatore e conduttore del contratto, come una voce unitaria con il canone di locazione. Qualora ci si trovasse in questa condizione, la quale deve essere riportata anche sul contratto di locazione registrato, allora le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell'importo sul quale deve essere calcolato il credito d'imposta.

Per maggiori informazioni consulta la circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate.



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