Sospensione delle imposte per le nuove registrazioni
Viene introdotta dal Decreto "Cura Italia" la sospensione del versamento delle imposte per la registrazione di preliminari di compravendita e di contratti di locazione.
Il Decreto specifica che vengono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. L’articolo 62 del Decreto del 17 marzo consente di posticipare a giugno la registrazione contrattuale e il versamento del dovuto senza ricorrere in sanzioni.
Quindi, se il termine per la prima registrazione scade tra l'8 marzo e il 31 maggio, il contribuente può usufruire della sospensione dei termini e quindi potrà far fronte all'adempimento entro il 30 giugno 2020. Si tratta pertanto di una sospensione temporanea e nel caso di risoluzioni, proroghe, cessioni o subentri l'imposta di registro seguirà le normali scadenze, quindi il contribuente non potrà avvalersi della sospensione prevista dal Decreto "Cura Italia".
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che per proroghe e sanzioni non in cedolare secca, non sarà necessario recarsi presso gli uffici, ma basterà la comunicazione via mail di avvenuto pagamento del modello F24 eseguito mediante home-banking. Questo per limitare la circolazione di persone presso gli uffici.
Va inoltre ricordato che per i contratti in regime di cedolare secca, per quanto riguarda le proroghe e le risoluzioni non sono previsti pagamenti da luglio 2019.
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Il Decreto specifica che vengono sospesi gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. L’articolo 62 del Decreto del 17 marzo consente di posticipare a giugno la registrazione contrattuale e il versamento del dovuto senza ricorrere in sanzioni.
Quindi, se il termine per la prima registrazione scade tra l'8 marzo e il 31 maggio, il contribuente può usufruire della sospensione dei termini e quindi potrà far fronte all'adempimento entro il 30 giugno 2020. Si tratta pertanto di una sospensione temporanea e nel caso di risoluzioni, proroghe, cessioni o subentri l'imposta di registro seguirà le normali scadenze, quindi il contribuente non potrà avvalersi della sospensione prevista dal Decreto "Cura Italia".
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che per proroghe e sanzioni non in cedolare secca, non sarà necessario recarsi presso gli uffici, ma basterà la comunicazione via mail di avvenuto pagamento del modello F24 eseguito mediante home-banking. Questo per limitare la circolazione di persone presso gli uffici.
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