Cessione del credito dei Bonus esente IVA

Come ben sappiamo per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110% è possibile cedere il credito di imposta: la cessione viene effettuata dalla società cedente al cessionario dietro corrispettivo, quindi ha finalità e natura finanziaria, per questo motivo rientra nelle operazioni esente IVA, come previsto dall'art. 10, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972. 

Per quanto riguarda il Registro, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione dei crediti di imposta viene esclusa dall'obbligo di registrazione. Scopriamo nello specifico il quesito rivolto da un contribuente all'Agenzia. 

Una società che si occupa di attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni vorrebbe procedere all'acquisto e poi alla cessione a terzi dei crediti di imposta per le ristrutturazioni. Ha chiesto quindi all'Agenzia quali sono gli adempimenti fiscali in fatto di IVA e se le cessioni in oggetto devono scontare l'imposta di registro. 

L'Agenzia ha risposto che la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi possono dar luogo a operazioni che fanno parte della sfera impositiva ma in regime di esenzione, oppure, se non hanno natura finanziaria, possono dar luogo a operazioni che sono escluse dalla sfera impositiva. Quindi, in linea di massima, ogni volta che l'operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamento questa rientra tra quelle che sono esenti dall'IVA.

Nel caso esaminato, l'atto di cessione dei crediti (derivanti da ristrutturazioni edilizie) rientra in un'operazione esclusa dall'applicazione dell'IVA perché si tratta di cessioni di credito in denaro; per questo non vi è l'obbligo di certificazione mediante ricevuta fiscale o scontrino, fermo restando la facoltà di fatturare l'operazione in esenzione, indicando l'ammontare del corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'Agenzia sottolinea che il contratto per la cessione del credito di imposta non è soggetto a obbligo di registrazione perchè rientra tra gli atti e i documenti per l'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso delle imposte e delle tasse da chiunque dovute. 

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