Bonus e detrazioni: le domande più ricorrenti


  • Posso detrarre  le spese di acquisto del box? 
La detrazione per l’acquisto del box spetta sulle spese sostenute per la sua realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da un’attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.


  • La parcella dell’architetto è detraibile? 
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.
  • Ho un problema di umidità nel bagno; per risolverlo, va rifatto l'intonaco. L'intervento rientra tra quelli agevolabili con il bonus ristrutturazioni?
I lavori di rifacimento degli intonaci del bagno di un’abitazione sono interventi di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001) e non rientrano tra quelli agevolabili con il bonus ristrutturazioni. Se, invece, fanno parte di un intervento più ampio di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su una singola unità abitativa (comprendente per esempio l’abbattimento di vecchie mura divisorie e la realizzazione di nuove o lo spostamento dei servizi), questi lavori vengono assorbiti dall’intervento facente parte di una categoria complessivamente agevolabile.

  • Posso detrarre le spese per la sostituzione del pavimento del salone? 
No, la sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile - come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi – anche la spesa per la sostituzione del pavimento può essere detratta.

  • Per eseguire i lavori ho dovuto affittare un locale dove trasferire temporaneamente gli arredi. Posso detrarre i canoni pagati? 
No. Le spese di trasloco e custodia dei mobili, per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio, non possono essere detratte.

  • Errata compilazione del bonifico .Nel 2015 ho ristrutturato il mio appartamento. A causa di un errore materiale nella compilazione del bonifico, non è stata operata la ritenuta fiscale dell'8%. Mi è preclusa l’agevolazione? 
Per usufruire dell’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le banche sono tenute a operare una ritenuta d’acconto dell’8% dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti. L’incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica il rispetto di tale obbligo da parte delle banche. In tale ipotesi, dovrà essere disconosciuta la detrazione, a meno che non si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche di operare la ritenuta. Se, per errore, è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non sono stati indicati tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 18 novembre 2016). Resta fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

  • Smaltimento della vecchia caldaia. Ho sostituito una caldaia a gasolio con una a condensazione. Le spese per la bonifica e inertizzazione della cisterna utilizzata come deposito del combustibile, possono essere conteggiate tra gli interventi agevolabili (risparmio energetico)? 
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per gli interventi di efficienza energetica (prevista nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017) comprendono anche i costi per la dismissione e la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007). La detrazione compete in ogni caso solo limitatamente alle spese relative a interventi collegati alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico. Dovrà comunque essere un tecnico abilitato a stabilire quali costi sono strettamente connessi alla sostituzione dell'impianto e quali invece rientrano eventualmente tra le spese generali di ristrutturazione edilizia detraibili in diversa percentuale (risoluzione 283/2008).



  • Se le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono sostenute prima di quelle per la ristrutturazione, è possibile usufruire del bonus mobili?

Si, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui questi beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere dimostrata tramite le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in vigore, sulla base della tipologia di lavori da realizzare, oppure dalla comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, che riporta la data di inizio dei lavori, e, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.








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