Diritto alla provvigione anche senza l'intervento del mediatore nelle fasi conclusive

Devo pagare l'agenzia anche se mi ha solo fatto vedere un immobile e non mi ha seguito fino alla fase conclusiva dell'acquisto?

La sentenza della Corte di Appello di Milano  n. 3812 del 28 ottobre 2014 esprime il principio secondo il quale il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo.


"Il diritto del mediatore alla provvigione sorge  tutte le  volte in cui  la   conclusione  dell'affare   sia  in  rapporto   causale  con l'attività   intermediatrice ed è sufficiente  che, anche  in  presenza di  un  processo di  formazione della  volontà delle  parti complesso  ed articolato  nel tempo,  la "messa   in  relazione"   delle   stesse  costituisca   l'antecedente indispensabile per  pervenire, attraverso fasi e  vicende successive, alla conclusione  del contratto. La prestazione del mediatore ben  può esaurirsi nel ritrovamento  e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente  dal suo intervento nelle varie fasi delle  trattative sino alla  stipulazione del negozio; il   diritto  del   mediatore  alla   provvigione  sorge   quando  la conclusione  dell'affare sia  in rapporto  causale con  l'opera dallo stesso svolta,  senza che sia  necessario il suo intervento  in tutte le  fasi  delle  trattative,  fino  all'accordo  definitivo.  Anche la   semplice attività del reperimento  e  della  indicazione  dell'altro  contraente,  o  nella segnalazione  dell'affare,  legittima  il diritto  alla  provvigione."


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