Strutture in cemento armato: divieto di progettazione per i geometri
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 883/2015 ha puntualizzato che la Legge 1086/1971 sulle opere in conglomerato cementizio, la Legge 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche e il Regio Decreto 274/1929 disciplinano che la progettazione delle strutture in cemento armato compete solo agli ingegneri e agli architetti iscritti all’Albo.
Fanno eccezione le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.
Fanno eccezione le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino pericolo per le persone.
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