Quando può recedere dal contratto il locatore?

Il locatore può dare disdetta alla prima scadenza, sia per i contratti 4 + 4, sia per i contratti 3 + 2, nei seguenti casi:


  • il locatore intende destinare l'immobile locato ad uso abitativo o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
  • il locatore, persona giuridica, società od ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, intende destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità, con contestuale offerta al conduttore di altro immobile idoneo e di cui il locatore stesso abbia la piena disponibilità;
  • il conduttore dispone di alloggio libero e idoneo nello stesso comune ove si trova l'immobile locato;
  • il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
  • il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Al conduttore spetta in tal caso il diritto di prelazione, da esercitarsi entro 60 giorni dal momento in cui il locatore gli comunica in modo esatto tutte le condizioni della vendita.
  • l'unità immobiliare locata è compresa in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o del quale deve essere assicurata la stabilità, per cui la permanenza del conduttore rappresenta un ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
  • l'unità immobiliare oggetto del contratto si trova in uno stabile che deve essere integralmente ristrutturato o demolito o radicalmente trasformato per realizzare nuove costruzioni, ovvero, nel caso di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e la permanenza del conduttore nell'immobile sia di ostacolo alla realizzazione delle opere;

Per negare il rinnovo alla prima scadenza serve la sola intenzione, non è richiesta prova dell'effettiva necessità.

La disdetta alla seconda scadenza

Decorsi 8 anni per i contratti a canone libero e 5 anni per i contratti a canone concordato, ciascuna delle parti deve comunicare all'altra se intende rinnovare il contratto a nuove condizioni o se vi rinuncia mediante lettera raccomandata da inviare almeno 6 mesi prima della scadenza.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la parte interpellata deve rispondere a sua volta a mezzo lettera raccomandata. Se non risponde, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. Se pervenuta fuori dal termine, la disdetta può quindi valere solo per il termine successivo. In mancanza di disdetta entro i 6 mesi antecedenti la scadenza, il contratto è rinnovato alle medesime condizioni.

Non è necessario motivare la ragione per cui si nega il rinnovo.

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