Ultime modifiche al Superbonus 110% nel Decreto Rilancio

Con l'approvazione della Commissione Bilancio sono state apportate alcune modifiche al superbonus al 110% nel Decreto Rilancio.

Innanzitutto, come avevamo visto in questo post, il bonus è stato esteso anche alle seconde case, fatta eccezione per gli immobili con categorie catastali A1, A8 e A9, ossia abitazioni di tipo signorile, le abitazione in ville e i castelli.

Per quanto concerne i massimali di spesa, questi equivalgono a 50.000€ per le unità immobiliari unifamiliari, 40.000€ per i condomini con un massimo di 8 unità immobiliari e 30.000€ per i condomini che hanno più di 8 unità. Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione viene previsto un limite di spesa massimo equivalente a 20.000€ che deve essere moltiplicato per il numero di unità dalle quali è composto il condominio per i condomini con un massimo di 8 unità, mentre per quelli con un numero maggiore di unità il tetto di spesa massima si abbassa a 15.000€.

Sarà possibile usufruire del bonus anche per gli interventi di coibentazione del tetto, inoltre per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali possono essere utilizzati anche gli impianti a collettori solari. La detrazione del 110%, nei Comuni montani, vale anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si potrà usufruire della detrazione, così come per gli interventi antisismici, tra i quali rientra la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento antisismico. 

La detrazione al 110% è valida per gli interventi di efficientamento energetico in grado di migliorare di due classi la prestazione energetica anche sugli immobili vincolati.

Tutte le norme attuative verranno pubblicate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, il quale entro il 18 luglio deve essere trasformato. Questo significa che i decreti attuativi dovranno essere pubblicati entro e non oltre il 18 agosto. 


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