Chiarimenti sul bonus facciate dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha risposto a due Interpelli (n. 179 e n. 182) ricapitolando le regole per poter usufruire dell'agevolazione riguardante gli interventi per il recupero e/o restauro delle facciate esterne degli edifici. Nello specifico, l'Agenzia ha sottolineato che il Bonus Facciate spetta a tutti i contribuenti, siano essi residenti e non, che sostengono spese per l'esecuzione di interventi agevolati, indipendentemente dal loro reddito e indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto. In quanto si tratta di una detrazione dell'imposta lorda, occorre precisare che questa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Le linee guida per poter usufruire del Bonus Facciate sono contenute nella Legge di Bilancio 2020.
Innanzitutto si tratta di una detrazione dall'imposta lorda prevista pari al 90% delle spese sostenute e documentate nel 2020, relative all'esecuzione di interventi finalizzati al recupero e/o restauro della facciata esterna, i quali devono essere realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi e/o sugli ornamenti e i fregi. In merito all'imputazione delle spese, per imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa riferimento al periodo di imposta in corso al 31/12/2020 indipendentemente dalla data di inizio lavori e dalla data dei pagamenti.
Gli interventi inoltre possono essere relativi anche alle caratteristiche termiche della facciata, oppure possono interessare una percentuale superiore al 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a patto che soddisfino precisi requisiti.
Perché rientrino nel Bonus Facciate, gli interventi devono essere realizzati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale (anche quelli strumentali). Gli edifici però devono essere ubicati in zona A o B, oppure in zone paragonabili a queste sulla base di certificazioni urbanistiche.
Al momento dell'avvio degli interventi (o al momento del sostenimento delle spese) il contribuente per poter usufruire del bonus deve possedere (o detenere) l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo.
L'Agenzia sottolinea che la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo da detrarre nell'anno in cui vengono sostenute le spese e in quelli immediatamente successivi. Inoltre viene ricordato che non è possibile cumulare le agevolazioni previste per gli interventi relativi al Bonus Facciate e quelle per la riqualificazione energetica per l'involucro dell'edificio, o di recupero del patrimonio edilizio.
Le linee guida per poter usufruire del Bonus Facciate sono contenute nella Legge di Bilancio 2020.
Innanzitutto si tratta di una detrazione dall'imposta lorda prevista pari al 90% delle spese sostenute e documentate nel 2020, relative all'esecuzione di interventi finalizzati al recupero e/o restauro della facciata esterna, i quali devono essere realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi e/o sugli ornamenti e i fregi. In merito all'imputazione delle spese, per imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa riferimento al periodo di imposta in corso al 31/12/2020 indipendentemente dalla data di inizio lavori e dalla data dei pagamenti.
Gli interventi inoltre possono essere relativi anche alle caratteristiche termiche della facciata, oppure possono interessare una percentuale superiore al 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a patto che soddisfino precisi requisiti.
Perché rientrino nel Bonus Facciate, gli interventi devono essere realizzati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale (anche quelli strumentali). Gli edifici però devono essere ubicati in zona A o B, oppure in zone paragonabili a queste sulla base di certificazioni urbanistiche.
Al momento dell'avvio degli interventi (o al momento del sostenimento delle spese) il contribuente per poter usufruire del bonus deve possedere (o detenere) l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo.
L'Agenzia sottolinea che la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo da detrarre nell'anno in cui vengono sostenute le spese e in quelli immediatamente successivi. Inoltre viene ricordato che non è possibile cumulare le agevolazioni previste per gli interventi relativi al Bonus Facciate e quelle per la riqualificazione energetica per l'involucro dell'edificio, o di recupero del patrimonio edilizio.
Photo Credits: Google Images e Pinterest.it
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