Cedolare e contratto commerciale: adesione nell’annualità successiva
I contribuenti che nel 2019 hanno stipulato contratti di locazione commerciale (S/1) con decorrenza dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2025 possono aderire al regime della cedolare secca anche per le annualità successive. Per poter aderire all'opzione occorre presentare il modello RLI entro 30 giorni prima della scadenza della proroga del contratto in oggetto.
Tale possibilità si evince dalla risposta n. 190/2020 dell'Agenzia delle Entrate, la quale fa chiarezza sull'argomento.
Nello specifico l'Agenzia risponde a un interpello di un locatore, il quale il 20 febbraio 2019 ha stipulato un contratto commerciale, quindi in un periodo precedente alla legge di bilancio 2019 che ha esteso la possibilità di aderire al regime della cedolare anche per le locazioni di immobili non abitativi (con categoria catastale C/1) e le relative pertinenze. L'AdE ha specificato che nel caso di questo contribuente, vista la classe dell'immobile, la tipologia della locazione e la data di stipula del contratto, sono presenti tutti i requisiti per poter aderire al regime facoltativo.
Nello specifico l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare 26/2011, la quale sostiene che in caso di proroga, anche tacita, la scelta a favore della cedolare deve essere effettuato entro il termine di versamento dell'imposta di registro mediante presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.
Va sottolineato che l'opzione deve essere esercitata al momento della registrazione del contratto e è valida per l'intera durata dello stesso, salvo espressa revoca. Qualora questo non fosse stato fatto, si può aderire alla cedolare per le annualità successive, a patto che avvenga entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo per il periodo di riferimento, quindi entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità. I termini sono gli stessi anche nel caso in cui si volesse revocare l'adesione al regime.
Tale possibilità si evince dalla risposta n. 190/2020 dell'Agenzia delle Entrate, la quale fa chiarezza sull'argomento.
Nello specifico l'Agenzia risponde a un interpello di un locatore, il quale il 20 febbraio 2019 ha stipulato un contratto commerciale, quindi in un periodo precedente alla legge di bilancio 2019 che ha esteso la possibilità di aderire al regime della cedolare anche per le locazioni di immobili non abitativi (con categoria catastale C/1) e le relative pertinenze. L'AdE ha specificato che nel caso di questo contribuente, vista la classe dell'immobile, la tipologia della locazione e la data di stipula del contratto, sono presenti tutti i requisiti per poter aderire al regime facoltativo.
Nello specifico l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare 26/2011, la quale sostiene che in caso di proroga, anche tacita, la scelta a favore della cedolare deve essere effettuato entro il termine di versamento dell'imposta di registro mediante presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.
Va sottolineato che l'opzione deve essere esercitata al momento della registrazione del contratto e è valida per l'intera durata dello stesso, salvo espressa revoca. Qualora questo non fosse stato fatto, si può aderire alla cedolare per le annualità successive, a patto che avvenga entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo per il periodo di riferimento, quindi entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità. I termini sono gli stessi anche nel caso in cui si volesse revocare l'adesione al regime.
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