Locazione ad uso foresteria: scopri tutte le specifiche

La locazione ad uso foresteria riguarda quei contratti che presentano un conduttore come persona giuridica, mentre gli inquilini sono persone fisiche che possono anche variare nel tempo. Normalmente questi contratti riguardano le aziende che prendono in affitto un immobile ad uso dei loro dipendenti.

Questa tipologia di contratto può essere paragonata a un normale contratto di affitto, la differenza sostanziale sta nel fatto che l'immobile viene abitato da terzi rispetto ai contraenti dell'accordo, il quale deve essere regolarizzato da scrittura privata per poter essere considerato valido. Il contratto viene quindi stabilito con tre parti interessate: il locatario, il conduttore (che non abiterà nell'immobile) e gli effettivi inquilini dell'immobile.

Le locazioni abitative canoniche vengono disciplinate dalla legge 431/1998, mentre il contratto di locazione ad uso foresteria è sancito dalle norme contenute nel Codice Civile, articoli 1571 e successivi, in quanto rientra nella categoria delle "locazioni completamente libere", caratterizzate dallo scarso contenuto vincolante per le parti contraenti. Questo è dovuto al fatto che le leggi in merito sono poche e permettono quindi di stipulare contratti liberi da vincoli contrattuali, temporali e di cauzione. Nel rispetto del limite dei 30 anni di legge, alla sua scadenza l'accordo può essere rinnovato per tacito accordo oppure fatto decadere.

In questa tipologia contrattuale si riscontrano vantaggi sia per il locatore che per il conduttore. Nello specifico per il locatore l'elemento positivo sta nel relazionarsi con una persona giuridica della quale è più facile appurare la solvibilità. Inoltre il locatore può usufruire della detrazione sul reddito derivante dal canone di locazione pari al 5%, mentre non è possibile accedere al regime di cedolare secca. Anche alla società conduttrice spettano vantaggi di natura fiscale, a seguito della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). Tramite una norma inserita in questa legge si rendono completamente detraibili dal reddito dell'impresa i canoni che sono versati per l'affitto degli immobili destinati ai dipendenti, a patto che questi ultimi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per motivi di lavoro. Allo stesso modo sono detraibili anche tutte le spese di manutenzione necessarie dell'immobile.

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