Caratteristiche e ambiti di applicazione della cedolare secca
La cedolare secca è un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF.
La cedolare secca sostituisce anche:
Il decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014) ha introdotto la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative:
Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo, categoria catastale da A/1 ad A/11 escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.
Aliquota e base imponibile della cedolare secca
L'aliquota della cedolare secca è:
Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
La cedolare secca sostituisce anche:
- le addizionali regionali e comunali IRPEF
- l'imposta di registro (tranne nel caso di cessione dl contratto nel quale è comunque prevista l'imposta di registro du 67 euro)
- l'imposta di bollo
Quali contratti
E' possibile applicare il regime opzionale della cedolare secca a tutti i contratti abitativi, a canone libero e a canone concordato.
E' possibile optare per la cedolare secca anche nel caso di contratti di locazione breve, di durata inferiore ai 30 giorni per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.
Chi può usufruire della cedolare secca
Possono usufruire del regime alternativo i locatori persone fisiche "privati" (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.Il decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014) ha introdotto la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative:
- stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro
- purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione
Non possono usufruire della cedolare secca
Sono escluse dalla possibilità di opzione: - le società di persone (incluse le società semplici)
- le società di capitali
- gli enti commerciali
- gli enti non commerciali.
Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo, categoria catastale da A/1 ad A/11 escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.
Aliquota e base imponibile della cedolare secca
L'aliquota della cedolare secca è:
- 21% nel caso di contratto libero
- 10% (aliquota che ha sostituito la precedente del 15% introdotta dal decreto Piano Casa in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017) nel caso di contratto a canone concordato.
- canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza della cedolare secca
- rendita catastale rivalutata del 5%
Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
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