Caratteristiche e ambiti di applicazione della cedolare secca

La cedolare secca è  un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. 

La cedolare secca sostituisce anche:

  • le addizionali regionali e comunali IRPEF
  • l'imposta di registro (tranne nel caso di cessione dl contratto nel quale è comunque prevista l'imposta di registro du 67 euro)
  • l'imposta di bollo
Quali contratti
E' possibile applicare il regime opzionale della cedolare secca a tutti i contratti abitativi, a canone libero e a canone concordato.
E' possibile optare per la cedolare secca anche nel caso di contratti di locazione breve, di durata inferiore ai 30 giorni per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.

Chi può usufruire della cedolare secca
Possono usufruire del regime alternativo i locatori persone fisiche "privati" (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni) proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.

Il decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014) ha introdotto la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative:

  • stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro
  • purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione
Non possono usufruire della cedolare secca
Sono escluse dalla possibilità di opzione: 
  • le società di persone (incluse le società semplici)
  • le società di capitali
  • gli enti commerciali
  • gli enti non commerciali.
Quali immobili
Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo,
 categoria catastale da A/1 ad A/11 escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.


Aliquota e base imponibile della cedolare secca
L'aliquota della cedolare secca è:

  • 21% nel caso di contratto libero
  • 10% (aliquota che ha sostituito la precedente del 15% introdotta dal decreto Piano Casa in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017) nel caso di contratto a canone concordato. 
  • canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza della cedolare secca
  • rendita catastale rivalutata del 5%


Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).



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