Le agevolazioni per il canone concordato

Il decreto n.6 del 15 marzo 2017 dei Ministeri di infrastrutture e finanze ha introdotto importanti novità per gli affitti a canone concordato.

L'articolo 5 definisce tutte le agevolazioni fiscali per i locatori e per i conduttori e precisamente:

1. Il reddito imponibile dei fabbricati locati è ulteriormente ridotto del 30% a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato.


2. In caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998 l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15% ed è ulteriormente ridotta al 10% per il periodo ivi indicato. 

3. In sede di prima applicazione del presente decreto fino all'eventuale aggiornamento periodico la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70% del canone annuo pattuito. 

4. L'applicazione dell'imposta nella forma della cedolare secca, sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. 

5. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: 
a) 495,80€ se il reddito complessivo non supera 15.493,71€ 
b) 247,90€ se il reddito complessivo supera 15.493,71€ ma non oltre 30.987,41€.

6. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o limitrofo nei 3 anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km di distanza dal precedente e al di fuori della propria regione nonché ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: 
a) 991,60€ se il reddito complessivo non supera 15.493,71€
b) 495,80€ se il reddito complessivo supera 15.493,71€ ma non oltre 30.987,41€ 

7. Le detrazioni predette da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto di scegliere di fruire della detrazione più favorevole. Le detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.


8. Ai fini dell' I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l'imposta è determinata applicando rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75%.



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