Locazioni: detrazioni per conduttori e locatori
Le spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto mensili per l’abitazione possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi
Vediamo nel dettaglio quali sono le detrazioni e a chi spettano.
Per il locatore
Per l’immobile concesso in locazione il locatore ha la possibilità di scegliere l'opzione della cedolare secca evitando così di far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi, sul cui totale andrà calcolata l’Irpef.
In caso di contratto che non ha aderito all'opzione della cedolare secca, il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due seguenti importi:
- rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata)
- canone annuo, ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).
- Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa, ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone
I canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per
morosità dell’inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per
morosità.
Detrazioni per inquilini a basso reddito
Per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o
rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), spetta all’inquilino una detrazione complessivamente
pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
Detrazioni per giovani inquilini
I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione
principale, hanno diritto ad una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che:
- L’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
- il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in
cui si intende fruire della detrazione.
Detrazione per contratti a canone convenzionato
Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi
della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione
Contratti di locazione a studenti fuori sede
Gli studenti che affittano un alloggio per frequentare l'università hanno diritto ad una detrazione nella misura del 19%, calcolabile su un importo non
superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede
l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque,
devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Detrazione per trasferimento per motivi di lavoro
A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro
o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
La detrazione spetta a condizione che:
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque
al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta
della detrazione.
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